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Le norme del CONI relative agli impianti sportivi mirano a stabilire requisiti minimi di qualità e quantità per la costruzione e ristrutturazione degli impianti destinati alle attività sportive. L'obiettivo è assicurare funzionalità, igiene e sicurezza adeguate, oltre a fornire un metro di valutazione per la qualità di questi impianti. Le norme si applicano a tutti i tipi di impianti sportivi, che possono essere distinti in agonistici, di esercizio e complementari.
Per quanto riguarda gli impianti agonistici, essi devono rispettare i regolamenti tecnici e di omologazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), oltre ai requisiti stabiliti dal CONI. Tali regolamenti riguardano le caratteristiche dimensionali, costruttive e ambientali degli spazi sportivi e prevedono procedure specifiche di omologazione, come nel caso dei campi da calcio in erba artificiale, che richiedono l'approvazione da parte della LND Servizi di Roma.
Gli impianti di esercizio, pur destinati alle attività disciplinate dalle FSN e DSA, non sono finalizzati all'agonismo e devono rispettare le norme fornite, seguendo le indicazioni specificate.
Gli impianti complementari, invece, sono dedicati ad attività fisico-sportive non regolamentate, con finalità ludiche, ricreative, di benessere, terapeutiche o riabilitative. Anche essi devono seguire linee guida per garantirne funzionalità e sicurezza.
Tutti gli impianti devono conformarsi non solo a queste norme, ma anche alle leggi che ne regolano progettazione, costruzione e gestione, come quelle urbanistiche, di sicurezza, igiene e relative al superamento delle barriere architettoniche. In caso di conflitto, prevalgono le disposizioni più restrittive. La conformità a queste norme è necessaria per ottenere i pareri tecnici del CONI richiesti dalla legge vigente.
Le indicazioni contenute nelle norme del CONI sono state approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.
Scopo e campo di validità
Le presenti norme hanno come obiettivo definire i requisiti minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella costruzione di nuovi impianti sportivi o nella ristrutturazione di quelli esistenti. Questo per garantire adeguati livelli di funzionalità, igiene e sicurezza, nonché come metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Per "ristrutturazione" si intende ogni variazione distributiva o funzionale, ad eccezione della manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 della Legge 457/1978.
Queste norme sono applicabili a tutti gli impianti sportivi, definiti come luoghi opportunamente configurati e attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA). Gli impianti sportivi si distinguono in impianti sportivi agonistici, di esercizio e complementari:
Impianti sportivi agonistici
Sono gli impianti destinati allo svolgimento delle attività ufficiali delle FSN e DSA. Pertanto, devono inoltre rispettare i regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle FSN, DSA e dal CONI, come indicato all’art. 12, in riferimento al livello di attività previsto. Questi regolamenti riguardano sia le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi sportivi, sia la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili. Le prescrizioni tecniche specifiche prevalgono sulle presenti norme.
Per consentire lo svolgimento delle attività ufficiali delle FSN e DSA, gli impianti sportivi agonistici devono essere omologati in conformità con i regolamenti tecnici delle FSN e DSA e per ciascuna tipologia di campo esiste una procedura specifica.
Ad esempio, un impianto sportivo con un campo di calcio viene omologato dal comitato regionale della FIGC che a sua volta chiede una omologazione specifica se il terreno da gioco è realizzato in erba artificiale. In tal caso si deve preventivamente ottenere l’omologazione del sistema artificiale e del sottofondo dalla LND Servizi con Sede a Roma. Nel caso invece viene realizzato un campo in erba naturale/ibrido naturale secondo la codifica della FIFA oppure in terra battuta non sussiste una ulteriore procedura di omologazione.
Impianti sportivi di esercizio
Sono gli impianti destinati alle attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non finalizzate all'agonismo, incluse le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle discipline sportive. Devono essere conformi alle presenti norme, con le precisazioni indicate all'articolo 11.
Impianti sportivi complementari
Sono gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA. Questi impianti possono avere finalità ludico-ricreative, di benessere fisico, terapeutiche o riabilitative e sono soggetti alle normative emanate dalle istituzioni competenti. Nella Parte III della presente norma, vengono fornite alcune linee guida per suggerire criteri di funzionalità e di sicurezza per questi impianti.
Parere di conformità alle norme e alle leggi
Tutti gli impianti sportivi devono essere conformi non solo alle presenti norme, ma anche alle leggi vigenti che regolano la progettazione, costruzione e gestione degli stessi, come le normative urbanistiche, di sicurezza, di igiene e quelle per il superamento delle barriere architettoniche. In caso di conflitto tra queste norme e quelle di legge, prevalgono le disposizioni più restrittive.
La conformità alle presenti norme è obbligatoria per l'emissione dei pareri tecnici del CONI sugli impianti sportivi previsti dalla legislazione vigente.
Scarica le norme CONI: Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008